L’ordine di bonifico alla banca può non avere la forma scritta

Cass. Sez. III, 25.5.2018 n. 13068

Diritto bancario – contratti bancari – obblighi conseguenti – forma – validità

L’art. 117 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il quale impone la forma scritta per la conclusione del contratto di conto corrente, non si estende alle disposizioni di volta in volta impartite dal correntista, non comportanti modificazioni delle stipulazioni già intervenute tra le parti, le quali, pertanto, non richiedendo forme particolari, sono lasciate alla libera determinazione dei contraenti. Ne deriva che la clausola del contratto di conto corrente, in cui si prevede la possibilità per il correntista di impartire ordini verbali e telefonici alla banca, non contrasta con la norma ricordata, costituendone invece una specificazione.