L’ordinanza di vendita non deve contenere una descrizione dettagliata del bene come la CTU

Cass. Sez. III, 25.10.2016 n. 21480

Diritto processuale civile – esecuzione immobiliare – ordinanza di vendita – contenuto- condizioni

Non tutte le circostanze rilevanti ai fini della precisa individuazione delle caratteristiche del bene offerto in vendita, così come l’esistenza di eventuali oneri o diritti di terzi inerenti allo stesso, e in generale le informazioni comunque rilevanti ai fini della determinazione del suo valore, devono essere dettagliatamente esposte nell’ordinanza di vendita e indicate nella relativa pubblicità, purché esse siano comunque ricavabili dall’esame della relazione di stima e del fascicolo processuale, che è onere (e diritto) degli interessati all’acquisto consultare prima di avanzare le offerte.