L’ordinanza del giudice dell’esecuzione che decide sulla sospensione a seguito di opposizione non ha natura di sentenza

Cass. Sez. VI, 6.2.2017 n. 3082

Diritto processuale civile – opposizione agli atti esecutivi – ordinanza del giudice dell’esecuzione – natura di sentenza – insussistenza

Il vizio del provvedimento del giudice dell’esecuzione, che abbia deciso sulla sospensione dell’esecuzione a seguito di opposizione agli atti esecutivi, consistente nell’omessa concessione del termine per l’introduzione del giudizio di merito, trova un rimedio nell’ordinamento, precisamente nell’art. 289 c.p.c., secondo il cui comma primo i provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte, e non può essere qualificato come sentenza in senso sostanziale, ricorribile per cassazione.