Nella opposizione allo stato passivo non è necessario produrre i documenti allegati alla domanda di ammissione

Cass. Sez. I, 12.4.2021 n. 9593

Diritto della crisi di impresa – fallimento – stato passivo – opposizione – onere della prova – determinazione

L’art. 99 comma secondo n. 4) legge fall., a norma del quale il ricorso in opposizione allo stato passivo deve contenere, a pena di decadenza, l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, non comporta l’onere per l’opponente di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che i documenti in questione siano fra quelli indicati nell’atto introduttivo, sui quali il creditore mostri di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione.