Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è necessario depositare i documenti già prodotti in sede di verifica dei crediti

Cass. Sez. I, 14.3.2018 n. 6524

Diritto fallimentare – fallimento –opposizione allo stato passivo – produzioni documentali – condizioni

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), della legge fallimentare, deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, per altro, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporre l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare.