In caso di opposizione all’esecuzione iniziata su un contratto di mutuo è il creditore che deve provare la correttezza degli interessi

Cass. Sez. III, 17.11.2021 n. 34812

Diritto delle obbligazioni e contratti – mutuo – interessi – contestazione – onere della prova – distribuzione

Nel giudizio di opposizione all’esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, «quando l’opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, è onere di quest’ultimo provare sia l’esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati».