Cass. Sez. I, 14.3.2017 n. 6560
Diritto finanziario – obblighi informativi – onere della prova – allegazione – necessità
L’onere probatorio gravante sull’intermediario finanziario in ordine alle informazioni somministrate all’investitore è commisurato alla deduzione di inadempimento formulata da quest’ultimo, onde è onere dell’investitore indicare le informazioni che assuma di non avere ricevuto.