Cass. Sez. II, 9.10.2014 n. 21350
Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – assenza concessione edilizia – nullità – condizioni
Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cc, avendo un oggetto illecito, per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall’origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell’art. 1423 cc. Però, qualora la concessione edilizia sia comunque rilasciata dopo la data della stipulazione del contratto di appalto ma prima della realizzazione dell’opera, essendo il contratto stesso intenzionalmente posposto dalle parti al previo ottenimento della concessione o della autorizzazione richiesta, non si ha la nullità dello stesso.