Da quale giorno deve essere fatto decorrere il termine per la notifica del verbale di accertamento di un’infrazione stradale?

Cass. Sez. VI, 21.3.2018 n. 7066

Circolazione stradale – illeciti amministrativi – notificazioni delle violazioni

Il primo comma dell’art. 201 codice della strada sancisce che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni (prima della riforma del 2010 il termine era di 150 giorni) dall’accertamento all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 (ossia proprietario, usufruttuario, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo e acquirente con patto di riservato dominio), quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Il dubbio interpretativo che più volte è stato sollevato in dottrina e in giurisprudenza è quello relativo alla corretta interpretazione del termine “accertamento”, in quanto è proprio da quell’istante che iniziano a decorrere i 90 giorni fissati dall’art. 201 codice della strada In altri termini bisogna verificare se tale momento debba essere fatto coincidere con la visione dei fotogrammi da parte dell’Amministrazione della violazione delle regole sulla circolazione stradale e la conseguente associazione della targa al titolare del veicolo, ovvero debba essere fatto convergere col momento della commissione della violazione. A seconda della soluzione avallata, il termine dei 90 giorni inizierà a decorrere dalla identificazione, da parte della pubblica amministrazione, del soggetto interessato; ovvero, nel secondo caso, dal momento stesso della violazione. A ben vedere, si ritiene opportuno (e pacificamente) avallare quest’ultima interpretazione, sulla considerazione del fatto che il Legislatore ha previsto nello stesso art. 201 codice della strada, in deroga a quanto fino ad ora detto, la possibilità di decorrenza del termine in un momento successivo a quello della commessa violazione, laddove non risulti possibile individuare il luogo dove la notifica debba essere eseguita a causa della assenza ovvero della mancanza delle informazioni necessarie identificative nei pubblici registri. Solo in tali ipotesi il Legislatore ha posticipato la decorrenza del termine decadenziale. Nell’art. 201 codice della strada si legge, infatti «qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro 90 giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione». A ben vedere, una diversa esegesi finirebbe per far dipendere la decorrenza del termine che qui si analizza, da prassi logistiche interne, che ben possono risultare incostanti e differenti da ufficio ad ufficio