Cass. Sez. I, 7.10.2014 n. 21111
Diritto di famiglia e minori – divorzio – appello – notifica ricorso – termine
Nel procedimento di appello avverso la sentenza di divorzio, per il quale l’art. 4/15 Legge n. 898 del 1970 si limita a richiamare la disciplina dei procedimenti camerali, il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione non ha carattere perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non comporta la dichiarazione d’inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ma impone soltanto, ove l’appellato non si sia costituito, la fissazione di un nuovo termine, avente invece carattere perentorio, mentre la costituzione dell’appellato ha efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, in applicazione analogica del regime previsto dagli artt. 164 e 291 cpc.