Se la notifica del decreto ingiuntivo è nulla va proposta l’opposizione tardiva e non l’opposizione all’esecuzione

Cass. Sez. III, 22.1.2014 n. 1219

Diritto processuale civile – procedimento per ingiunzione – opposizione tardiva

Quando l’esecuzione forzata è minacciata in virtù di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione, la parte intimata dispone di due strumenti di difesa:
– Nel caso in cui contesti la totale inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc. Questo mezzo è necessario quando la parte opponente nega che in suo confronto sia mai stata eseguita una notificazione giuridicamente qualificabile come tale: sostiene, perciò, che l’ingiunzione è divenuta inefficace e non ha acquistato esecutorietà per la mancanza dell’opposizione.
– Nel caso, invece in cui contesti non già l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, ma della sua irregolarità, il mezzo messole a disposizione dall’ordinamento è l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc, opposizione che va proposta dinanzi al giudice che lo ha emesso. Con questo mezzo, la parte opponente non contesta che la notificazione sia stata eseguita, ma sostiene che è stata fatta in modo irregolare e che perciò non ne ha avuto conoscenza, sicché non è stata posta in grado di presentare opposizione al decreto tempestivamente. Questa opposizione non può essere proposta oltre il termine di dieci giorni, decorrente dal primo atto di esecuzione.
Da ciò consegue che il debitore esecutato non può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, in caso di nullità della notificazione del decreto; per converso non può proporre opposizione tardiva ex art. 650 cpc se denunci l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo.