Cass. Sez. Lav., 4.6.2014 n. 12652
Diritto del lavoro – infortunio o malattia – onere della prova
Nella controversia avente ad oggetto la responsabilità’ del datore di lavoro per l’infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, il lavoratore infortunato deve provare l’esistenza del rapporto di lavoro, l’infortunio o la malattia ed il nesso causale tra l’utilizzazione del macchinario o la nocività dell’ambiente di lavoro e l’evento dannoso; il datore di lavoro deve invece dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività1 svolta nonché’ di aver adottato, ex art. 2087 cc, tutte le misure che – in considerazione della peculiarità dell’attività’ e tenuto conto dello stato della tecnica – siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell’evento, cioè se abbia il carattere dell’abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile.