Nell’interest rate swap l’alea deve essere scientificamente calcolata

Cass. Sez. I, 10.8.2022 n. 24654

Diritto bancario e dei mercati finanziari – interest rate swap – determinazione – nullità

In tema di interest rate swap occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra investitore e intermediario finanziario sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi; accordo che non si può limitare al mark to maket, ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato a una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all’operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire altresì gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall’intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo. La violazione di questo principio determina la nullità del contratto, non virtuale ex art. 1418/1 cc, ma strutturale ex art. 1418/2 cc, inerente alla mancanza degli elementi strutturali del contratto.