Nella revocatoria fallimentare vanno esclusi i pagamenti effettuati da terzi

Cass. Sez. I, 7.8.2023 n. 24018

Diritto della crisi di impresa – liquidazione giudiziale – azione revocatoria – rimesse in conto corrente – revocabilità – condizioni

In tema di azione revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, la differenza tra la massima esposizione debitoria nel periodo sospetto e il saldo negativo del conto al momento dell’apertura del concorso non è necessariamente indicativa dell’importo da revocare, perché può essere influenzata da accrediti diversi da quelli da prendere in considerazione a norma dell’art. art. 67, comma 3, lett. b), l. fall. come ad esempio nel caso in cui vengano in questione le rimesse effettuate da terzi, ritenute non revocabili quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e sempre che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento o non abbia così adempiuto un’obbligazione relativa ad un debito proprio.