Cass. Sez. III, 8.3.2017 n. 5780
Diritto processuale civile – esecuzione – espropriazione forzata – pignoramento immobiliare – trascrizione – effetti
I due adempimenti della notificazione e della trascrizione sono elementi strutturali di una fattispecie a formazione progressiva. La notificazione al debitore esecutato – con la ingiunzione ai sensi dell’art. 492 cod. proc. civ. in esso contenuta – è l’atto di inizio del processo esecutivo, necessario e sufficiente per la produzione di effetti autonomamente rilevanti (imprimere il vincolo di indisponibilità sul bene, costituire il debitore custode ex lege dello stesso); la trascrizione nei registri immobiliari ha invece la funzione di completare e perfezionare il pignoramento, determinando effetti di natura sostanziale, quale condizione di efficacia dell’atto nei confronti dei terzi (oltre che di pubblicità notizia nei riguardi dei creditori concorrenti) ma anche di natura processuale, ponendosi come presupposto imprescindibile perché l’esecuzione si svolga e raggiunga il suo esito fisiologico; quindi, in caso di mancanza o di inefficacia della trascrizione, il giudice non può dare seguito ad un’istanza di vendita del bene.