Nel leasing l’utilizzatore deve informare il concedente sulla esistenza di vizi del bene oggetto di locazione finanziaria

Cass. Sez. III, 25.7.2024 n. 20749

Diritto delle obbligazioni e contratti – leasing – vizi e difetti del bene – informazione – concedente – obbligo – sussistenza

Il collegamento negoziale che intercorre tra il contratto di locazione finanziaria ed il contratto di compravendita, in vista della realizzazione di una causa concreta unitaria, impone all’utilizzatore l’obbligo di informare il concedente circa eventuali vizi della consegna, così da evitare alla concedente il pagamento del prezzo al fornitore.