Nel concordato liquidatorio occorre garantire il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari

Cass. Sez. I, 31.7.2024 n. 21336

Diritto della crisi di impresa e insolvenza – concordato preventivo – creditori chirografari – percentuale minima

La soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità, risiede nella previa indicazione di una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari pari ad almeno il 20 %, da definire in base a quanto emergente dall’elenco nominativo dei creditori e da declinare, poi, mediante la specifica coerente “assicurazione” (art. 161) del pagamento.