Spetta alla banca provare la natura solutoria delle rimesse

Cass. Sez. VI, 7.9.2017 n. 20933

Diritto bancario – ripetizione di indebito –natura solutoria – onere della prova – ripartizione

In caso di avvenuta stipulazione fra le parti di un contratto di apertura di credito, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria; con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell’eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri, individuando d’ufficio i versamenti solutori.