Cass. Sez. I, 22.2.2021 n. 4695
Diritto delle obbligazioni e contratti – mutuo – ripianamento perdite precedenti – revocatoria – ammissibilità
La stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale iscrizione di ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinato a procurare a quest’ultimo un’effettiva disponibilità di denaro, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non costituisce necessariamente né un contratto simulato (volto a dissimulare la concessione di una garanzia per il debito preesistente) né una novazione (volto a sostituire un debito chirografario con un debito garantito) ma un negozio con cui il debitore utilizza effettivamente l’importo erogato per estinguere passività precedenti. In questo caso l’operazione è impugnabile con l’azione revocatoria perché fa estinguere i debiti precedenti con mezzi anormali e perché fa costituire una garanzia per il debito preesistente. Non si ha però né una simulazione né un contratto nullo per motivo illecito comune. La somma erogata allora va ammessa al passivo del fallimento del debitore.