Cass. Sez. I, 14.6.2021 n. 16776
Diritto bancario e dei mercati finanziari – mutuo – mutuo fondiario – limite di finanziabilità – nullità – sussistenza
Nel mutuo Fondiario, il limite di finanziabilità fissato dall’art. 38 T.U.B., co. 2, e delibera CICR 22 aprile 1995 nella misura dell’80% in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi ed elevabile solo previa prestazione di garanzie integrative, in ragione della natura pubblica dell’interesse da esso tutelato è inderogabile dall’autonomia privata (cfr. Cass. 14 giugno 2021, n. 16776), e costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto determinando il suo mancato rispetto la nullità dell’accordo, ferma restando tuttavia la possibilità di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti.