Quando si ha nullità del mutuo di scopo

Cass. Sez. I, 19.10.2017 n. 24699

Diritto bancario – mutuo – mutuo di scopo – nullità – condizioni

Il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 cod. civ., attesa la sua diversa funzione e atteso che il requisito per tale sua classificazione è l’esistenza di un interesse (anche) del mutuante alla destinazione delle somme; per cui in definitiva: (a) ove manchi un interesse del mutuante, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate; (b) la deviazione dal tipo contrattuale di cui all’art. 1813 cod. civ. si può affermare quando vi sia la prova di un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo; (c) negli altri casi, ove cioè la prova di consimile situazione non sia fornita, l’inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso; così ricostruita la tematica nei suoi termini generali, è da puntualizzare che niente sorregge la qualificazione della fattispecie in esame come mutuo di scopo.