La morte del contraente del preliminare non causa la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e gli eredi devono stipulare il definitivo

Cass. Sez. II, 11.6.2014 n. 13224

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto preliminare – morte del contraente – risoluzione per impossibilità sopravvenuta – insussistenza

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta è ipotizzabile anche per il contratto preliminare con riferimento all’unica prestazione cui le parti risultano obbligate, e cioè la prestazione della futura attività necessaria per la formazione del contratto definitivo; tuttavia di norma, la morte di una delle parti non da luogo alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare, in quanto, come nella specie, nella posizione del defunto subentra l’erede, salve le poche eccezioni, legislativamente determinate, di posizioni giuridiche intrasmissibili mortis causa.
Con riferimento alla asserita impossibilità economica di corrispondere il prezzo (in tesi ridondante sull’impossibilità di stipulare il definitivo), neppure può ritenersi sussistente una sopravvenuta impossibilità della prestazione perché l’impossibilità sopravvenuta che libera dall’obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, caratteri questi che non si rinvengono nella morte del contraente.