Da moglie e marito a moglie e moglie

Corte Costituzionale, 11.6.2014, n.170

Delle persone e della famiglia – scioglimento del matrimonio – rettificazione dell’attribuzione del sesso

La situazione di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell’attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone, evidentemente, fuori dal modello del matrimonio – che, con il venir meno del requisito, essenziale per il nostro ordinamento, della eterosessualità, non può proseguire come tale – ma non è neppure semplicisticamente equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all’interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili».
Evidente, per i giudici, che «la condizione dei coniugi che intendano proseguire nella loro vita di coppia, pur dopo la modifica dei caratteri sessuali di uno di essi, con conseguente rettificazione anagrafica, sia riconducibile a quella categoria di situazioni ‘specifiche’ o ‘particolari’ di coppie dello stesso sesso», e rispetto a tali situazioni «la normativa» – ritenuta parzialmente illegittima – prevede una «tutela esclusiva» dell’interesse statuale – «a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio» –, restando chiusa, invece, a «ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo bilanciamento con gli interessi della coppia, non più eterosessuale, ma che, in ragione del pregresso vissuto nel contesto di un regolare matrimonio, reclama di essere, comunque, tutelata come forma di comunità, connotata dalla stabile convivenza tra due persone, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione».