Non si può modificare lo statuto e riducendo il numero degli amministratori e addurre questo come giusta causa per revocare gli amministratori in esubero

Cass. Sez. I, 18.9.2013 n. 21342

Diritto Commerciale – Diritto societario

In caso di variazione statutaria con la modifica dell’organo amministrativo e la riduzione del numero degli amministratori, anche senza una esplicita manifestazione di volontà in tal senso, ricorre una revoca implicita degli amministratori incompatibili con il nuovo assetto della società.
La giusta causa necessaria per revocare l’amministratore, soggettiva od oggettiva, non è data dal nuovo assetto organizzativo, ma richiede che sopravvengano fatti idonei a influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto con l’amministratore revocato; in particolare, la giusta causa oggettiva richiede la sopravvenienza di situazioni estranee alla persona dell’amministratore, non integranti un suo inadempimento, ma tali da elidere l’affidamento riposto sulle attitudini e capacità dell’amministratore.