Cass. Sez. III, 21.4.2015 n. 8109
Diritto delle obbligazioni e contratti – compravendita – vizi o difetti della merce – condotta del compratore – rilevanza
Qualora il danneggiato abbia avuto la possibilità di interrompere, mediante un contegno positivo di cooperazione, la serie di conseguenze dannose ascrivibili all’autore dell’evento dannoso, a norma del capoverso dell’art. 1227 del c. c., la circostanza può comportare una ripartizione finale delle conseguenze economiche.