Cass. Sez. VI, 3.10.2014 n. 20894
Diritto immobiliare – locazione – risoluzione – effetti
Qualora il proprietario chieda la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, che resta nel godimento dell’immobile, gli effetti della successiva sentenza che accerta detto inadempimento e accoglie la domanda di risoluzione retroagiscono alla data di proposizione della domanda introduttiva e quindi l’occupazione successiva a quella data è da considerare abusiva.