Cass. Sez. VI, 17.10.2016 n. 20952
Diritto processuale civile – esecuzione presso terzi – canoni di locazione – obbligo prosecuzione contratto sottostante – insussistenza
Il terzo pignorato non può essere costretto a proseguire contro la sua volontà il rapporto di locazione, qualora abbia la facoltà di sciogliersene secondo le regole che disciplinano il suo rapporto, sol perché i canoni siano stati oggetto di pignoramento. È discussa in giurisprudenza al più la questione – che non risulta oggetto di ricorso – delle modalità del recesso, ed in particolare l’individuazione del soggetto al quale deve essere indirizzata la comunicazione del recesso, se al proprietario che, qualora non sia custode, non è abilitato a “gestire” il contratto o al custode.