Il decreto che fissa il limite del mantenimento del fallito è solo dichiarativo e non sono di per sé inefficaci i pagamenti precedenti

Cass. Sez. I, 3.9.2014 n. 18598

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – decreto per il mantenimento del fallito – efficacia dichiarativa

Ha solo natura dichiarativa il decreto con cui il giudice delegato, a norma dell’art. 46, comma 2, l. fall., fissa i limiti entro cui i proventi dell’attività lavorativa del fallito, in quanto necessari al mantenimento suo e della sua famiglia, non sono compresi nel fallimento; con la conseguenza che non può esser dichiarata l’inefficacia dei pagamenti compiuti dal debitore direttamente al fallito prima dell’emanazione del decreto.