Cass. Sez. I, 24.6.2016 n. 13164
Diritto bancario – mutuo fondiario – limite di finanziabilità – nullità – esclusione
Una volta escluso che la previsione da parte dell’autorità di vigilanza per il limite di finanziabilità del mutuo fondiario ex art. 38 TUB costituisca espressione del potere (previsto invece nella distinta ipotesi regolata ad altri fini dall’art. 117/8 TUB) di prescrivere il contenuto tipico di un elemento essenziale contratto (che resta dunque rimesso all’accordo delle parti), l’art. 38/2 TUB non è una norma diretta a regolare la validità del contratto, bensì ad imporre una determinata condotta contrattuale, la cui effettività è assicurata con rimedi sanzionatori, diversi dalla nullità del contratto, previsti dall’ordinamento bancario.