La liberazione del garante si ha solo in caso di novazione oggettiva

Cass. Sez. III, 28.8.2019 n. 21769

Diritto delle obbligazioni e contratti – garanzia – liberazione – novazione oggettiva – sussistenza

L’estinzione delle garanzie annesse al credito si verifica solo se il creditore abbia liberato il debitore originario (se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle), in base all’articolo 1275 del Codice civile, quindi solo in caso di novazione soggettiva (articolo 1235 del Codice civile che richiama tra le altre la norma di cui all’articolo 1275 del Codice civile) e cioè nell’ipotesi in cui un nuovo debitore sia “sostituito” a quello originario che viene liberato.