Cass. Sez. I, 8.8.2024 n. 22474
Diritto della crisi di impresa – concordato preventivo – continuità aziendale – surplus finanziario – destinazione
In caso di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., l’eventuale surplus finanziario determinato dalla prosecuzione utile dell’attività d’impresa è da intendersi quale incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, rientrando nell’oggetto della garanzia generica del credito prevista dall’art. 2740 c.c.