Cass. Sez. III, 12.7.2018 n. 18326
Diritto delle obbligazioni e contratti – leasing – risoluzione – risarcimento danni – limiti
L’applicazione in via analogica della disciplina dettata in tema di risoluzione per inadempimento del contratto ex art. 1526 c.c. al leasing traslativo è inderogabile comportando, nel caso di inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione dei canoni corrisposti salvo il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell’utilizzo dei beni tale da remunerare il solo godimento e non il trasferimento finale di essi, oltre al risarcimento dei danni. Pertanto, la clausola di irripetibilità dei canoni riscossi dal concedente, la cui previsione convenzionale è contemplata dallo stesso art. 1526/2 cc, sia da qualificarsi come clausola penale in quanto volta alla predeterminazione del danno risarcibile nell’ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore. Quindi le clausole che attribuiscono alla società concedente il diritto di recuperare, nel caso di inadempimento dell’utilizzatore, l’intero importo del finanziamento ed in più la proprietà e il possesso del bene, attribuiscono alla società stessa vantaggi maggiori di quelli di cui essa aveva diritto, potendo configurare un assetto convenzionale manifestamente eccessivo rispetto all’interesse del creditore di cui all’art. 1384 cc. Nel valutare se la penale sia manifestamente eccessiva, il controllo da parte del giudice consiste nel comparare il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente con il margine di guadagno che egli si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto.