Le rimesse bancarie sono revocabili se riducono in modo consistente e durevole l’esposizione

Cass. Sez. I, 30.10.2023 n. 29998

Diritto della crisi di impresa – liquidazione giudiziale – azione revocatoria – rimesse bancarie – revocabilità – condizioni

Le rimesse bancarie sono revocabili laddove riducano durevolmente e in misura consistente l’esposizione debitoria del correntista poi fallito senza che rilevi la natura solutoria o ripristinatoria della rimessa.