Le condizioni dell’abusiva concessione di credito

Cass. Sez. III, 18.1.2023 n. 1387

Diritto bancario e dei mercati finanziari – concessione abusiva di credito – condizioni – prescrizione – applicabilità

La banca, nell’erogare i finanziamenti, deve rispettare i principi di sana e corretta gestione, verificando il merito creditizio del cliente con informazioni adeguate secondo il principio generale dell’art. 5 TUB e la normativa speciale del settore creditizio (Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia e l’Accordo di Basilea 2 sul rating), dovendo acquisire la documentazione reddituale che le consente di avere una rappresentazione veritiera della situazione economica del soggetto finanziato.
Infatti l’attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non è un “affare privato” tra le parti del finanziamento per le possibili conseguenze negative dell’inadempimento del cliente anche per un numero indefinito di soggetti entrati in affari col finanziato stesso.
Il curatore può agire nei confronti della banca per ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza dell’illecito sostegno finanziario all’impresa quando la banca abbia, dolosamente o colposamente, mantenuto artificiosamente in vita un imprenditore in stato di dissesto, così da arrecare al patrimonio dell’impresa danni pari all’aggravamento del dissesto, nonché delle perdite generate dalle nuove operazioni così favorite. L’azione risarcitoria è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di venire a conoscenza dell’insufficienza del patrimonio sociale per l’inidoneità dell’attivo a soddisfare i loro crediti. Tale momento coincide, in via di presunzione semplice, con la dichiarazione di fallimento, anche se tale presunzione non esclude come, in concreto, il deficit si sia manifestato in un momento anteriore, gravando tuttavia il relativo onere probatorio su chi allega la circostanza e fonda su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione.