Cass. Sez. III, 20.6.2024 n. 17055
Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – consumatore – clausole vessatorie – espropriazione forzata – aggiudicazione – irrilevanza
Le clausole vessatorie sono inopponibili all’aggiudicatario del bene e il controllo di vessatorietà delle clausole del contratto, su cui si sia soprasseduto nel procedimento monitorio e pertanto riproponibile nel procedimento esecutivo, trova un limite nell’intangibilità della posizione dell’aggiudicatario dell’immobile trasferito a seguito di espropriazione forzata. Infatti le nullità del processo esecutivo che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non hanno effetto nei confronti dell’aggiudicatario e le nullità del processo esecutivo precedenti l’ordinanza di vendita non sono opponibili all’acquirente o all’aggiudicatario la cui posizione è svincolata dalla validità degli atti del procedimento di vendita, dei quali non è stato in alcun modo parte.