Cass. Sez. III, 10.7.2024 n. 18831
Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno bancario – data e luogo di emissione – mancanza – conseguenze
L’assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell’indicazione del beneficiario – ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 – vale come promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 c.c., con relativa inversione dell’onere probatorio» e, quindi, con la conseguenza che spetta «all’emittente dell’assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l’inesistenza del rapporto debitorio».