Cass. Sez. II, 20.9.2024 n. 25260
Diritto commerciale – società di capitali – amministratori – sindaci – responsabilità – violazioni
Esistono obblighi di legge e statutari nonché doveri di diligenza e di lealtà ai quali amministratori e sindaci devono conformarsi, pena l’integrazione dell’illecito in caso di violazione di uno di tali doveri. Vale a dire che, se i comportamenti contestati non siano contrari allo Statuto o non siano vietati dalla legge, possono ugualmente ritenersi integranti le violazioni dei doveri di lealtà (non agire in conflitto di interessi con la società) o di diligenza (adozione delle misure necessarie alla cura degli interessi societari). La violazione di questi doveri è idonea ad integrare l’illecito e, in questo caso, l’onere della prova a carico della società è rafforzato: non è sufficiente dimostrare il compimento dell’atto ma occorre indagare gli elementi dai quali possa trasparire la violazione di quei doveri.