Cass. Sez. III, 23.4.2024 n. 10902
Diritto delle obbligazioni e contratti – azienda – cessione – contratti – effetti
La regola posta dal primo comma dell’art. 2558 cod. civ. è, dunque, applicabile soltanto ai contratti con prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguite da alcuna delle parti, mentre non rientrano nella previsione di tale norma, ma in quella dell’art. 2560 cod. civ., sia i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei contraenti siano state già interamente eseguite, sia quelli aventi la propria fattispecie costitutiva in un contratto con prestazioni a carico di una sola parte.