La spedizione per posta ordinaria di un assegno integra concorso di colpa del mittente in caso di sua illegittima negoziazione

Cass. Sez. VI, 4.5.2022 n. 14129

Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno bancario – spedizione – posta ordinaria – sottrazione – concorso di colpa – mittente – sussistenza

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.