Cass. Sez. I, 13.2.2023 n. 4385
Diritto commerciale – società – società di fatto – prova
La prova dell’esistenza di una società di fatto può essere dimostrata anche con prove orali o presunzioni, in virtù dell’art. 2297 del Codice Civile, che stabilisce che la società di fatto può essere provata con ogni mezzo, anche presuntivo.
La mancanza di un contratto scritto non impedisce dunque al giudice di ritenere l’esistenza di una società di fatto. La prova dell’esistenza di una società di fatto deve essere fornita sulla base di una rigorosa valutazione delle circostanze, volte a dimostrare l’esercizio in comune di un’attività economica, la ripartizione dei guadagni e delle perdite, l’esistenza di un fondo comune e il vincolo di collaborazione tra i soci.