La prova del consilium fraudis nell’azione revocatoria ordinaria si può dare anche con presunzioni sulla parentela delle parti

Cass. Sez. III, 2.11.2023 n. 30486

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria ordinaria – consilium fraudis – prova – presunzioni – sussistenza

La prova della «participatio fraudis» del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.