Cass. Sez. I, 18.5.2022 n. 15981
Diritto delle obbligazioni e contratti – leasing – normativa – Legge 124 del 2017 –applicazione – limiti
La disciplina introdotta dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140, non ha effetti retroattivi, e trova quindi applicazione ai soli contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore, mentre per i contratti risolti in precedenza, e rispetto ai quali il fallimento dell’utilizzatore sia intervenuto soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimangono valide la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e la conseguente assoggettabilità di quest’ultimo, in via analogica, alla disciplina di cui all’art. 1526 c.c., restando invece esclusa l’applicabilità della L. Fall., art. 72-quater, rispetto al quale non possono ravvisarsi le condizioni per il ricorso all’analogia legis, né può pervenirsi in via interpretativa ad un’applicazione retroattiva della L. n. 124 cit.