La nullità dello swap non è sanata da un contratto successivo e la prescrizione delle ripetizioni è decennale

Cass. Sez. VI, 4.5.2022 n. 14129

Diritto bancario e dei mercati finanziari – IRS – contratto quadro – assenza – nullità – sanatoria – esclusione – prescrizione – durata

La nullità delle operazioni di Interest Rate Swap per assenza, al momento della loro conclusione, di un contratto-quadro non può essere sanata con effetto retroattivo dalla stipula di un contratto quadro in epoca successiva (da ultimo, Cass., sez. I, Sentenza n. 24015 del 06/09/2021) neppure nella negoziazione con un operatore qualificato.
La prescrizione della domanda di ripetizione dell’indebito, conseguente la dichiarazione della nullità del contratto di Interest Rate Swap, ha durata decennale (non quinquennale come previsto per la differente fattispecie dell’annullamento) e viene validamente interrotta da una lettera di messa in mora.