Cass. Sez. II, 16.6.2023 n. 17362
Diritto delle obbligazioni e contratti – insolvenza civile – insolvenza fallimentare – difformità
La nozione d’insolvenza utilizzata all’art. 1274, comma 2, c.c., che esclude la liberazione del debitore originario se il delegato o l’accollante era insolvente al momento dell’assunzione del debito, non è desumibile analogicamente da quella dettata dagli articoli 5 e 67 l.fall., norme improntate al principio della tutela della par condicio creditorum, e non della tutela dell’affidamento del singolo creditore, ma è quella dell’insolvenza civile.