La mancata indicazione del tasso leasing non comporta la nullità del contratto ex art. 117/4 TUB se è comunque determinabile

Cass. Sez. III, 13.2.2024 n. 3930

Diritto bancario e dei mercati finanziari – leasing – interessi – tasso – mancanza – determinabilità – condizioni

In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del “tasso leasing” non determina la violazione dell’art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell’esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata.