La decorrenza della prescrizione della responsabilità degli amministratori

Cass. Sez. I, 6.2.2023 n. 3552

Diritto societario – società di capitali – amministratori – responsabilità – prescrizione – decorrenza

Nel caso, di esercizio da parte del curatore del fallimento, a norma dell’art. 146 legge fall., dell’azione contemplata dall’art. 2394 cc, il relativo termine prescrizionale, di durata quinquennale, decorre dal momento in cui i creditori sociali sono stati in grado di avere percezione dell’insufficienza dello stato patrimoniale della società.
In ragione dell’onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente a oggetto l’oggettiva percepibilità dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all’amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell’azione di responsabilità) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale.
L’individuazione di tale momento – cui può pervenirsi attraverso la valorizzazione di «fatti sintomatici di assoluta evidenza» – è riservata alla valutazione del giudice di merito che è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360/1 n. 5 cpc.