La condizione di procedibilità non è valutabile in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento

Cass. Sez. I, 30.1.2025 n. 2223

Diritto della crisi e dell’insolvenza – fallimento – condizione di procedibilità – reclamo – contestazione – inammissibilità

La condizione di cui all’art. 15, nono comma l. fall. (debiti scaduti e non pagati inferiore a 30.000 euro) va accertata e deve risultare al momento della dichiarazione di fallimento, secondo quanto risulti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare; ne consegue che non sono rilevanti documenti (nella specie, prodotti solo nel giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall.) con cui provare il venir meno della stessa, rispetto a quanto risultante al momento della sentenza, benché formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento stessa.