Cass. Sez. Un., 2.5.2023 n. 11346
Diritto delle obbligazioni e contratti – compravendita – compravendita internazionale di merci – clausola ex works – giurisdizione – effetti
La clausola “Ex Works” (EXW) prevede che la consegna del bene avvenga presso la sede della società produttrice/venditrice e che la acquirente ritiri i beni presso la stessa, con tutte le conseguenze previste dalla normativa. In tema di lite giudiziaria, in caso di previsione della clausola EXW nel contratto, sarà competente a decidere il Giudice del paese della parte venditrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 lettera b) del Regolamento UE 1215/2012.