La clausola di salvaguardia presuppone un contratto legittimo

Cass. Sez. III, 18.10.2024 n. 27106

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – interessi – usura – clausola di salvaguardia – validità

L’art. 1/1 DL n. 394/2000, convertito con modifica nella L. n. 24/2001, stabilisce che una clausola contrattuale con la quale vangano convenuti interessi usurari è nulla deve essere inserita ab origine nel sinallagma. Ne consegue che una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso. Diversamente opinando si giungerebbe ad affermare che l’applicazione dell’articolo 1/1 possa essere “disattivata” dalla clausola di salvaguardia, la quale verrebbe a espungere la natura nulla dalla clausola derivante da originaria pattuizione di un tasso illecito per gli interessi moratori. Una clausola come quella “di salvaguardia” invece, come ne segnala il nome, è finalizzata a proteggere l’applicazione di una clausola, non certo direttamente da sé stessa, ma dalla esterna sopravvenienza dei movimenti Euribor che la condurrebbero a oltrepassare i limiti della validità del tasso.