La cancellazione erronea della ipoteca produce comunque la sua estinzione

Cass. Sez. III, 16.11.2022 n. 33740

Diritto delle obbligazioni e contratti – ipoteca – cancellazione – erroneità – estinzione – sussistenza

La cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, anche se dovuta ad un errore del conservatore dei registri immobiliari, ha efficacia sostanziale e produce l’estinzione della garanzia tra le parti e verso i terzi.